Gravidanza

La donna in gravidanza ha diritto a eseguire gratuitamente alcune prestazioni, utili a tutelare la salute loro e del nascituro. Le prestazioni in oggetto devono essere erogate da strutture pubbliche (ospedali, consultori) o private accreditate. L’elenco delle prestazioni è stabilito dal DPCM del 12 Settembre 2017, allegato 10. Esenzioni per gravidanza (salute.gov.it).

Nell’emettere la richiesta, il medico apporrà il codice M, seguito dal numero di settimane (per esempio M13, M14, etc..)

Nelle gravidanze così definite a rischio, ovvero in caso di minaccia d’aborto o in tutte le condizioni che comportano un rischio per la madre o il nascituro, si usa il codice M50. L’esenzione M50 dà diritto a prestazioni aggiuntive, specifiche per quella condizione.

Alcune delle prestazioni indicate dal DPCM si riferiscono alla fase preconcezionale, e sono indirizzate a entrambi gli elementi della coppia. Sono sempre eseguibili gratuitamente. Il codice in questo caso è M00.