Certificato per attività sportiva

Fino al 2013 esisteva solo il certificato per attività agonistica, che doveva essere redatto da uno specialista in medicina dello sport, e il certificato per attività non agonistica, che poteva essere redatto da qualunque medico abilitato.

Un Decreto del Ministero della Sanità datato 24 Aprile 2013, conosciuto come Decreto Balduzzi, individuava tre tipologie di certificato: attività ludico motoria, attività sportiva non agonistica e attività sportiva agonistica.

Il successivo Decreto Legge n° 69 del 21 Giugno 2013, convertito in legge il 9 Agosto 2013, stabiliva che per l’attività ludico motoria non è necessario certificato medico. Esiste anche una nota ministeriale che chiarisce definitivamente questo aspetto.

Rimane dunque l’obbligo di certificato per l’attività sportiva non agonistica e, naturalmente, per l’attività sportiva agonistica.

In data 8 Agosto 2014, il Ministero della Salute pubblicava le linee guida per la compilazione di suddetti certificati, stabilendo tra le altre cose che: il certificato di attività sportiva non agonistica viene rilasciato dal medico di medicina generale o pediatra di libera scelta ai propri assistiti, mentre il certificato per attività agonistica deve essere redatto da un medico specialista in medicina sportiva. Certificati per l’attività sportiva non agonistica, le linee guida (salute.gov.it).

Il certificato per attività ludico motoria, qualora richiesto, può essere rilasciato da qualunque medico.

Per la definizione di attività ludico motoria, attività sportiva non agonistica e attività agonistica, si deve fare riferimento al Decreto Ministeriale del 24 Aprile 2013 (articoli 2-3-4): Gazzetta Ufficiale.